(Pubblicato nel Bollettino uffciale della Regione 
            Liguria - Parte I - n. 11 del 13 agosto 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
(Modifiche dell'art. 19 della legge regionale 7 ottobre 2009,  n.  40
  (Testo unico della normativa in materia di sport)) 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della  l.r.  40/2009  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  "2 bis. Ai fini della presente legge, si intende per: 
  a)   impianti   senza   rilevanza   economica   quelli   che    per
caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi  di  utili
di gestione; 
  b) impianti aventi rilevanza economica  quelli  che  sono  comunque
atti a produrre utili di gestione e quindi a  riflettere  la  propria
potenzialita' sull'assetto concorrenziale del mercato di settore.". 
  2. Il  comma  3  dell'art.  19  della  l.r.  40/2009  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "3. Sono  esclusi  dall'applicazione  del  capo  III  gli  impianti
sportivi facenti parte del patrimonio regionale, affidati in gestione
direttamente ad enti pubblici.".