(Pubblicato nel Bollettino uffciale della Regione Liguria - Parte I - n. 11 del 13 agosto 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 (Modifiche dell'art. 19 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)) 1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: "2 bis. Ai fini della presente legge, si intende per: a) impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili di gestione; b) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono comunque atti a produrre utili di gestione e quindi a riflettere la propria potenzialita' sull'assetto concorrenziale del mercato di settore.". 2. Il comma 3 dell'art. 19 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: "3. Sono esclusi dall'applicazione del capo III gli impianti sportivi facenti parte del patrimonio regionale, affidati in gestione direttamente ad enti pubblici.".